Tutti i Paesi del mondo si basano sul principio di sovranità nazionale in base al quale ciascuno Stato è libero al suo interno di definire le modalità con cui governare i propri cittadini, nonché le persone che risiedono stabilmente o meno nel proprio territorio.
Ogni Stato, quindi, attraverso l’emanazione di leggi, tra cui anche quelle fiscali, decide come si devono comportare tutti i soggetti presenti sul proprio territorio.
Per incentivare le attività commerciali e imprenditoriali tra due Stati, ci si è resi conto della necessità di gestire il fenomeno della “doppia imposizione”, ovvero quel fenomeno che proprio in base al principio di sovranità nazionale si andrebbe a compiere, tassando un operatore economico per la stessa operazione qualora risieda in uno Stato ma realizzi i suoi proventi in un altro Stato; per esempio nel caso di una impresa dello Stato A che in base a un appalto costruisce un immobile nello Stato B a fronte di un corrispettivo che paga un residente dello Stato B.
Per evitare tale fenomeno vengono quindi stipulati degli accordi tra gli Stati; tali accordi prendono il nome di “Convenzioni contro le doppie imposizioni ”. Le Convenzioni sono quindi trattati internazionali bilaterali con cui gli Stati contraenti, in accordo tra loro, regolamentano come tassare i redditi dei propri residenti qualora operino in entrambi i Paesi. Oltre ad evitare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale attraverso uno scambio di informazioni ed un coordinamento continuo .
La doppia imposizione si evita attraverso il meccanismo del “credito d’imposta”, ovvero un recupero fiscale delle imposte già pagate nell’altro Stato da un soggetto sui redditi percepiti.
Gli Stati Uniti di America, utilizzano un proprio modello mentre tutti gli altri Stati redigono le Convenzioni prendendo a riferimento il modello OCSE o quello ONU. Il modello OCSE è quello preferito dai Paesi più avanzati (e ricchi), mentre quello ONU è quello preferito dai Paesi in via di sviluppo (e tendenzialmente più poveri).
La Convenzione Italia USA contro le doppie imposizioni (Legge n 20/09, G.U. n 64/09) è stata siglata dai due Paesi per risolvere problematiche inerenti la residenza fiscale dei contribuenti e prende in considerazione tutte le categorie reddituali.
Alcuni tipi di reddito considerati nella Convenzione sono ad esempio:
- Redditi immobiliari . I redditi che derivano dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. Questi sono imponibili nello Stato in cui detti immobili sono ubicati.
- Redditi di capitale , anch’essi imponibili nello Stato in cui detti immobili sono situati.
- Utili delle imprese – Questi tipi di redditi, conseguiti da un soggetto che sia residente nell’altro Stato, sono tassati nello Stato in cui sono generati nella misura in cui il soggetto li consegue per mezzo di una stabile organizzazione, e solo per la parte a questa imputabili.
- Dividendi – In questo caso ,la tassazione continua a seguire il regime dello Stato in cui sono percepiti. Se l’effettivo beneficiario risiede nell’altro Stato contraente, essi possono essere tassati alla fonte anche dallo Stato di provenienza; l’aliquota di tassazione è stata però ridotta dal 10% al 5% dell’ammontare lordo dei dividendi in relazione alle partecipazioni superiori al 25% detenute da almeno un anno, mentre le altre partecipazioni sono tassate con l’aliquota del 15% (art. 10) (anziché del 30% in caso di mancata Convenzione).
Come molti di voi sapranno gli Stati Uniti sono uno Stato federale. Questo significa che al proprio interno ci sono tanti Stati più piccoli con normative fiscali proprie che si rifanno poi alla normativa fiscale federale.
Questo significa che soltanto il Governo federale degli Stati Uniti è tenuto a rispettare la Convenzione, e non necessariamente i singoli Stati confederati.Alcuni stati, come ad esempio l’Ohio , riconoscono il trattato Italia America contro la doppia imposizione. In questo caso le norme del trattato regolano anche la tassazione nello Stato.
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